Il Governo Renzi va avanti a suon di fiducie esautorando completamente le Camere. Il 3 marzo prossimo al Senato la 33esima fiducia per il “decreto mille proroghe”.

Focalizziamo la nostra attenzione sulle Centrali Uniche di Committenza, la cui istituzione sarà posticipata al 1° settembre 2015 (3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015 ». L’art. 8, 3-quater, prevede poi che la disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

Ma per i comuni sarà così semplice procedere e redigere nuove gare d’appalto? I nuovi principi contabili, sulla armonizzazione dei bilanci, bloccheranno ulteriormente l’attività amministrativa?

Lasciamo in sospeso queste due domande e vediamo cosa potrebbe succedere in Sicilia dal 3 marzo in poi.

Con l’art. 1 della legge regionale12 luglio 2011, n. 12, è stato operato un rinvio “dinamico” al Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sue “successive modifiche ed integrazioni”, per le parti non diversamente disciplinate dalla legislazione regionale.

La norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge “mille proroghe”, con la quale è stata rinviata ad una unica data (1° settembre 2015) l’entrata in funzione delle centrali uniche di committenza, trova applicazione anche in Sicilia.

Bisogna tenere conto, però, che in Sicilia c’è l’UREGA e che il processo di riforma delle province non si è ancora concluso (la legge nazionale sulle province non si applica in Sicilia).

Al riguardo, giova ricordare che “L’art. 1 della l.r. n. 12/2011 prevede […] che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge […] si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163… e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i.. Il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede, però, che i Comuni possano optare anche per l’affidamento della gestione delle gare alle Province. La legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede al comma 44, lettera c, che “d’intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; mentre al comma, 88 prevede che “La provincia può, altresì, d’intesa con i comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”. La Delrio non trova applicazione in Sicilia, dove le Province sono state abolite (leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014).

Non essendo ancora completato il percorso di riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia e non essendo state definite funzioni di città metropolitane e liberi consorzi di comuni, rispetto agli enti locali del resto d’Italia, i comuni siciliani non possono, quindi, attualmente usufruire di due importanti modalità di espletamento delle gare pubbliche ed in particolare delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, da parte di città metropolitane e province (oggi denominate liberi consorzi).

Sarebbe, quindi, opportuno che l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, decorra dal momento in cui la normativa regionale concederà le stesse opzioni offerte agli enti locali del resto d’Italia, ed in particolare di potersi servire dell’attività di città metropolitane e liberi consorzi.

Come già accennato, in Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto. La normativa regionale in materia di centrali uniche di committenze dovrebbe, quindi, essere armonizzata anche con la vigente normativa in materia di Urega.

fonte: LeggiOggi.it