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Commento di Diego Eugenio De Blasi all'articolo Garanzia Giovani: Errori, inesattezze nella stesura delle graduatorie al Ciapi? Pronti i ricorsi:
Lasciamo stare le polemiche alle graduatorie, sempre ci sono stata e sempre ci saranno. Il punto fondamentale di tutti i lavoratori è RITORNARE A LAVORARE! Saremo garantiti tutti, quindi il punteggio non incide niente, e saremo collocati nelle sedi più vicine al proprio domicilio. I criteri non sono stati decisi a caso, ,ma sono fatti con il D.A. EE. del 3 Febbraio 1992, secondo i titoli di studio, i titoli professionali ( Abilitazioni, idoneità nei pubblici concorsi,qualifiche professionali e quant’altro ) e i servizi prestati in Enti di Formazione Professionale ed Enti pubblici, con punteggio massimo attribuito pari al 60%,20% e 20%.Quindi non si può contestare l’operato perchè si contesterebbe la legge allegata.Per quanto riguarda operatori che non sono iscritti all’Albo Regionale faccio notare che questo è stato un errore dell’Assessore Scilabra con la Circolare n°1 del 15 maggio 2013 istitutiva dell’ Albo regionale ai sensi dell’art.14 della legge regionale 24/76. Faccio notare al riguardo che c’era già in vigore la legge n.10 del 2011 che garantisce tutti quelli assunti ai sensi dell’art.4 della legge 24/76, fino al 30 giugno 2011, ma che hanno priorità assoluta in tutte le future assunzioni gli operatori che sono stati assunti dalla stessa legge,almeno 30 mesi prima dell’entrata in vigore di questa legge in vigore dal 30 giugno 2011.Ci sono 88 operatori che hanno vinto il ricorso al C.G.A E DOVEVANO ESSERE INSERITI LO STESSO IN GRADUATORIA ANCHE SE NON ISCRITTI ALL’ALBO. MA QUESTI DOVRANNO CHIEDERE ALL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE LA REINTEGRA DI INSERIMENTO ALL’ALBO. Per quanto riguarda alcuni che lavoravano negli interventi e non maturato esperienza per un periodo non inferiore a 2 anni in materia di erogazione di politiche attive del lavoro si deve fare il ricorso alla graduatoria per esclusione di questi operatori se non hanno il requisito predisposto art. 2 lettera L del bando, perchè lo stesso art. comma 3 recita:” La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione del concorso e il non inserimento nelle graduatorie di merito redatte dal CIAPI di Priolo”.

