Il servizio di trasporto pubblico locale di linea – aggiudicato dal Comune di Cammarata- potrà continuare con la ditta aggiudicataria, in quanto il relativo affidamento è legittimo: questa la sentenza del TAR-Sicilia di Palermo, da poco depositata.

Il caso

Il Comune di Cammarata, in data 6 marzo 2025, ha dato avvio alla procedura di affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale per la durata di 2 anni, invitando a partecipare due operatori economici: la soc. B. A. S.r.l. e la soc. M.A. s.r.l. .

La lettera di invito ha individuato alcuni requisiti che le imprese avrebbero dovuto possedere ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, tra cui l’iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per l’attività di trasporto terrestre di passeggeri e lo svolgimento nel biennio precedente di servizi di trasporto per un importo complessivo pari o superiore all’importo dell’affidamento in questione (euro 110.000,00).

Al termine della procedura, il Comune di Cammarata ha disposto l’affidamento del servizio in favore della soc. M.A. S.r.l., ritenendo l’offerta presentata da quest’ultima migliore sotto l’aspetto quali/quantitativo.

I motivi del ricorso al TAR

La soc. B.A. s.r.l. ha quindi impugnato innanzi al T.A.R. i provvedimenti con cui la stazione appaltante ha disposto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico.

In particolar modo, la parte ricorrente ha asserito che l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura in quanto asseritamente priva del titolo autorizzatorio previsto per lo svolgimento del servizio pubblico .

La soc. B.A., inoltre, ha evidenziato come l’impresa aggiudicataria sarebbe stata asseritamente priva dell’ulteriore requisito di partecipazione (aver svolto un servizio di trasporto analogo nel biennio precedente per importi superiori a 110.000,00).

Da ultimo, l’impresa ricorrente ha presunto che l’impresa aggiudicataria non avesse in ogni caso, nella propria disponibilità, mezzi idonei allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento.

La difesa davanti al TAR

La soc. M.A. s.r.l si è costituita, dunque, in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Massimiliano Valenza.

I difensori dell’impresa aggiudicataria hanno, in primo luogo, rilevato che possano partecipare alle procedure per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale tutte le imprese in possesso del titolo autorizzatorio per il trasporto di persone su strada che abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di trasporto terrestre di passeggeri che, secondo quanto indicato nella lettera di invito, costituiva il primo requisito richiesto per la partecipazione alla procedura.

I difensori della soc. M.A., producendo pertinente documentazione, hanno inoltre dimostrato come l’impresa aggiudicataria avesse svolto, nel biennio antecedente la procedura, servizi di trasporto passeggeri per conto delle Prefetture di Agrigento e Catania per importi superiori ad euro 110.000,00,

Infine, i difensori dell’aggiudicataria hanno rilevato come la società ricorrente non avesse fornito neppure un elemento di prova in relazione alla inidoneità dei mezzi a disposizione della soc. M.A. ai fini dell’erogazione del servizio di linea.

La sentenza

In totale adesione alle argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, e Massimiliano Valenza, il T.A.R. Sicilia di Palermo ha respinto il ricorso proposto dalla soc. B.A., condannandola al pagamento delle spese processuali.

L’impresa M.A. potrà, dunque, continuare a svolgere il servizio di trasporto il cui valore è pari ad euro 110.000,00.