Il Consiglio di Stato rigetta l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Interno: il prefetto Ignazio Portelli – Commissario dello Stato per la Regione Siciliana – resterà in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
Il caso
Il prefetto Ignazio Portelli -dipendente del ministero dell’interno con la qualifica di prefetto e commissario dello stato per la regione siciliana- viene collocato in quiescenza, d’ufficio, con provvedimento del luglio 2024, “per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01.01.2025”.
Il collocamento in quiescenza è disposto in quanto la normativa in quel momento vigente prevedeva quale limite massimo per la pensione di anzianità degli impiegati civili il sessantacinquesimo anno di età.
Tuttavia, la legge di Bilancio per l’anno 2025 –approvata il 30.12.2024, cioè successivamente alla data di collocamento a riposo– prevede , a partire dal 1° gennaio 2025, l’innalzamento del limite d’età, per il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici dipendenti, da 65 anni a 67 anni.
Il ricorso al Tar-Lazio
Pertanto, il prefetto Portelli –con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – propone ricorso avverso il provvedimento di collocamento in quiescenza, deducendo che, per effetto della novella legislativa, egli avrebbe dovuto essere collocato in quiescenza solo al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.
In particolare, con il ricorso viene sostenuto che la novella legislativa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e tale data coincide con quella in cui si sarebbe dovuto costituire il rapporto pensionistico relativo al collocamento in quiescenza del dottor Portelli. Pertanto, lo stesso -secondo i legali difensori- avrebbe dovuto permanere in servizio.
Il TAR Lazio di Roma, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, accoglie il ricorso e accerta ”il diritto del ricorrente alla prosecuzione, senza soluzione di continuità (e quindi a far data dal 1° gennaio 2025) del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero dell’Interno” sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
L’appello del ministero
Avverso questa sentenza il Ministero dell’Interno propone appello e chiede anche la sospensione degli effetti della sentenza stessa.
Si costituisce in giudizio – innanzi al Consiglio di Stato – il prefetto Portelli, sempre difeso dagli avvocati Rubino e Impiduglia, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta da controparte.
Il rigetto della domanda cautelare
Il Consiglio di Stato rigetta la domanda cautelare proposta dal Ministero dell’Interno, rilevando che nessun pregiudizio grave e irreparabile potrebbe subire l’Amministrazione col mantenimento in servizio del Prefetto Portelli.
Per effetto della sentenza del TAR e della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, il prefetto Portelli rimarrà dunque in servizio fino al compimento del settantasettesimo anno di età, come previsto dalla novella legislativa del dicembre 2024.











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