Il Tribunale di Roma ha annullato una ingiunzione di pagamento da euro 935.000 dell’AgEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), condannando quest’ultima alla refusione delle spese di lite per euro 15.556,00, oltre le spese accessorie.
La vicenda riguarda gli eredi di un imprenditore agricolo siciliano ed è stata giudicata dal tribunale di Roma, in quanto la capitale italiana è la sede della convenuta AgEA.
I fatti
Nell’ormai lontano 2009, alcune aziende agricole del palermitano intendevano costituire un’associazione temporanea di scopo al fine di realizzare un progetto imprenditoriale da 935.000,00, da finanziarsi con i fondi della misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013.
Tuttavia, prima dell’approvazione della domanda di finanziamento nonché prima della concessione del finanziamento, il Signor T.R., uno dei soci della costituenda associazione, comunicava al consorzio mandatario la propria rinunzia a partecipare alla realizzazione del progetto.
Nelle more, l’associazione sostituiva il socio rinunciante Signor T.R. e proseguiva nell’intento di realizzare l’ambizioso progetto. Sennonché, l’AGeA, dopo alcuni anni, provvedeva a revocare il finanziamento all’associazione ed a richiedere la restituzione della somma erogata anche agli eredi del Signor T.R. (nel frattempo deceduto) assumendo che costoro fossero subentrate nella posizione debitoria del T.R. a seguito di apertura della successione.
La citazione in giudizio dell’AgEA
Gli eredi del Signor T.R., di Campofelice di Roccella, si rivolgevano agli Avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa al fine di impugnare l’ingiunzione di pagamento emessa dall’AGeA.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Costa – citando in giudizio l’Agenzia innanzi il Tribunale di Roma – deducevano e dimostravano l’estraneità del Sig. T.R. (e per l’effetto dei suoi eredi) in relazione alla pretesa creditoria asseritamente vantata da AGeA e ciò in quanto il predetto T.R. non faceva più parte dell’associazione al momento dell’approvazione del finanziamento e quindi non aveva ricevuto i fondi.
Con ciò, gli Avvocati Rubino e Costa sostenevano che AGEA non avesse diritto alla ripetizione delle somme ingiunte nei confronti degli eredi del Signor T.R. e chiedevano al Tribunale di Roma la revoca dell’ingiunzione di pagamento emessa dall’AGEA in danno agli eredi di T.R.
La sentenza del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 27 febbraio 2025, in accoglimento delle difese formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa, ha provveduto a revocare l’ingiunzione da Euro 935.000,00 emessa da AGEA in danno agli eredi di T.R.
Inoltre, ha condannato AGEA alla refusione delle spese di lite ammontanti ad Euro 15.556,00 oltre spese accessorie.
Una somma consistente, data la temeraria pretesa di restituzione dell’AgEA nei confronti della parte attrice.











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