Una sentenza che scava nella memoria storica dell’Italia e restituisce dignità, almeno sul piano giuridico, a chi ha vissuto l’orrore della deportazione.

Il Tribunale Ordinario di Trieste ha riconosciuto la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra perpetrati dalle forze armate tedesche del Terzo Reich ai danni di un deportato siciliano, originario di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Il caso

Nell’ottobre 2022, gli eredi del deportato mazzarinese, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa, hanno agito giudizialmente nei confronti delle Repubblica Federale Tedesca e del Ministero dell’economia e delle Finanze della Repubblica Italiana.

L’azione giudiziaria degli eredi era ovviamente finalizzata ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da loro padre, a causa dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti di quest’ultimo dalle forze armate tedesche del Terzo Reich.

Crimini consistiti nella sua cattura, deportazione in Germania ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati presso i campi di Dachau, Neuenkammenn, Ladelundem e Dalum, Bergen Belsen.

Il giudizio

In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa hanno dedotto e provato che il crimine della deportazione ed assoggettamento a schiavitù, perpetrato dalla Germania nazista in danno del padre dei procedenti, durante il periodo dal 3 ottobre 1944 al 15 aprile 1945, integra (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) un fatto illecito civile rilevante ex art. 2043 c.c. dando titolo al danneggiato – e ai suoi aventi causa – di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 16 febbraio 2026, il Tribunale di Trieste, nonostante le eccezioni sollevate dall’Avvocatura di Stato costituita in giudizio per il MEF ed in accoglimento delle argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa, ha riconosciuto la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti del mazzarinese deportato, aderendo al principio giurisprudenziale sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità.

Le motivazioni della sentenza

In particolare, il Tribunale di Trieste ha accertato che “il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro, condotta dolosa posta in essere da funzionari del Terzo Reich. Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro che si assume quale fatto notorio ex art. 115, secondo comma, c.p.c..”

Per effetto della superiore sentenza, gli eredi del deportato hanno diritto a ricevere, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal loro dante causa, la somma di euro 19.320,00 euro, oltre gli interessi legali calcolati dal 15 aprile 1945 fino al 2 giugno 1961.

Come previsto dalla normativa vigente, il pagamento avverrà attraverso il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità” istituito presso il MEF, che gestisce la fase esecutiva per conto dello Stato italiano.

La foto è tratta dalla pagina facebook ufficiale: “KZ-Gedenkstätte Dachau / Dachau Concentration Camp Memorial Site”